Marilena Adamo - Senatrice della Repubblica


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Marilena Adamo

Marilena Adamo è nata a Novara il 17/4/1950, vive a Milano dal 1961. Laureata in Filosofia presso l'Università Statale.

Insegnante di Lettere e pedagogista, collabora con centri di formazione e con l'Università di Milano-Bicocca.
Sposata dall'85 con Stefano Righi Riva, ha un figlio di ventitrè anni, Pietro.

Eletta al Senato della Repubblica nelle elezioni del
13 aprile 2008

Incarichi e uffici ricoperti in questa Legistatura

Gruppo Partito Democratico:
Membro dal 6 maggio 2008

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali):
Segretario dal 22 maggio 2008
14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea):
Membro dal 5 giugno 2008

Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari:
Membro dal 21 maggio 2008
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa:
Membro dal 21 maggio 2008

Capogruppo del Partito Democratico dal 2006 alla sua elezione a Senatrice dell'aprile 2008, già dal 2001 Consigliere Comunale e vicepresidente del Consiglio.
La sua passione politica nasce negli anni '70 da giovane insegnante nella periferia milanese. Presidente del Consiglio di Zona di Affori, poi Consigliere comunale, è Assessore all'Educazione dall'87 al '90.
Capogruppo in Regione Lombardia promuove la Giunta rossoverde di Fiorella Ghilardotti ed è Vicepresidente dell'Assemblea fino al 2000.
Cultura, scuola e formazione, donne, accoglienza, regole democratiche, sono i temi delle sue battaglie principali.


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5 DOMANDE E 5 RISPOSTE SUL LEGITTIMO IMPEDIMENTO TRA AUTOCERTIFICAZIONE E CONDONO PDF Stampa E-mail
di Stefano Ceccanti

1. E' irragionevole in termini di principio che chi governa possa avvalersi per questo motivo di un legittimo impedimento a comparire in tribunale?
 
Di per sé non lo è. Infatti già oggi è possibile chiedere e ottenere per questo motivo il rinvio di un'udienza. Si sarebbe potuto precisare meglio e rafforzare questa possibilità. Una legge ordinaria dovrebbe comunque bilanciare le due esigenze (celebrazione del processo e diritto-dovere a governare) senza sacrificarne unilateralmente una.
 

2. In cosa consiste il legittimo impedimento secondo la proposta di legge?
 
In realtà secondo il testo (articolo 1 comma 1), che giunge sino a "ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo" il legittimo impedimento è tutto quanto fa il Presidente del Consiglio (e in sostanza anche i Ministri, comma 2 del medesimo articolo, dove si ripete l'identica formula). La Presidenza del Consiglio fa praticamente un'autocertificazione del legittimo impedimento, sacrificando del tutto le esigenze del processo (comma 4: "Ove la Presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni").
 

3. E' incostituzionale?
 
Certamente. Configurato così esso non è una condizione temporanea e prevedibile relativa a casi concreti, ma è una prerogativa connaturata permanentemente alla carica istituzionale  quindi necessita di una copertura costituzionale perché caratteristica della prerogativa è quella di derogare stabilmente al principio di uguaglianza. In astratto qualcuno avrebbe potuto avere dei dubbi prima della sentenza sul lodo Alfano, ma dopo di essa dubbi non ce ne possono essere.   Queste sono le parole della Corte " l’esigenza di proteggere le funzioni di quell’organo, si rende necessario che un tale ius singulare abbia una precisa copertura costituzionale. Si è visto, infatti, che il complessivo sistema delle suddette prerogative è regolato da norme di rango costituzionale, in quanto incide sull’equilibrio dei poteri dello Stato e contribuisce a connotare l’identità costituzionale dell’ordinamento." (punto 7.3.2.2 del considerato in diritto della Sentenza 19 ottobre 2009, n. 262).
 

4. Può essere considerato un "male minore"?  
 
In un certo senso sì, quello degli effetti complessivi sull'ordinamento, soprattutto rispetto al cosiddetto "processo breve" perché qui si bloccano solo i processi del Presidente del Consiglio e dei Ministri, ma dal punto di vista della costituzionalità è vero il contrario. Esso nasce come “legge ponte” in attesa di una riforma costituzionale: lo dice proprio il testo (comma 1 dell'art. 2: "Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali) con una radicale innovazione di cui non si hanno precedenti. Non si può far passare come “male minore” il precedente di una legge che viola chiaramente la Costituzione in attesa che la Costituzione stessa venga poi modificata come una sorta di condono.
 

5. Ma non c'è comunque una sorta di accanimento contro il Presidente del Consiglio?

Anche se fosse ci dovrebbe però spiegare perché negli stessi giorni in cui si votava questo testo alla Camera non ha eccepito in alcun modo il legittimo impedimento né ha protestato contro l'accanimento presentandosi senza problema alla prima udienza della causa di divorzio.

 
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I LAVORI AL SENATO


Qui di seguito i collegamenti alle pagine dei documenti presentati ad oggi, che vedono Marilena Adamo firmatario e/o co-firmatario


Iniziativa legislativa
Ha presentato come primo firmatario i DDL
Ha presentato come cofirmatario i DDL

Interventi su DDL

È intervenuta sui Disegni di legge
Presentazione di documenti
Atti di indirizzo e rapporto di fiducia
Atti di Sindacato Ispettivo
Documenti attinenti il funzionamento del Senato


Interventi in Commissione
Interventi nella Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari
Interventi nella 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) Interventi nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

 
 
Sito ufficiale di Marilena Adamo - Senatore della Repubblica - Gruppo PD