Marilena Adamo è nata a Novara il 17/4/1950, vive a Milano dal 1961. Laureata in Filosofia presso l'Università Statale.
Insegnante di Lettere e pedagogista, collabora con centri di formazione e con l'Università di Milano-Bicocca.
Sposata dall'85 con Stefano Righi Riva, ha un figlio di ventitrè anni, Pietro.
Eletta al Senato della Repubblica nelle elezioni del 13 aprile 2008 Incarichi e uffici ricoperti in questa Legistatura
Capogruppo del Partito Democratico dal 2006 alla sua elezione a Senatrice dell'aprile 2008, già dal 2001 Consigliere Comunale e vicepresidente del Consiglio.
La sua passione politica nasce negli anni '70 da giovane insegnante
nella periferia milanese. Presidente del Consiglio di Zona di Affori,
poi Consigliere comunale, è Assessore all'Educazione dall'87 al '90.
Capogruppo in Regione Lombardia promuove la Giunta rossoverde di
Fiorella Ghilardotti ed è Vicepresidente dell'Assemblea fino al 2000.
Cultura, scuola e formazione, donne, accoglienza, regole democratiche, sono i temi delle sue battaglie principali.
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5 DOMANDE E 5 RISPOSTE SUL LEGITTIMO IMPEDIMENTO TRA AUTOCERTIFICAZIONE E CONDONO
di
Stefano Ceccanti 1. E' irragionevole in termini di
principio che chi governa possa avvalersi per questo motivo di un legittimo
impedimento a comparire in tribunale?
Di per sé non lo è. Infatti già oggi è possibile chiedere e ottenere per questo
motivo il rinvio di un'udienza. Si sarebbe potuto precisare meglio e rafforzare
questa possibilità. Una legge ordinaria dovrebbe comunque bilanciare le due
esigenze (celebrazione del processo e diritto-dovere a governare) senza
sacrificarne unilateralmente una.
2. In cosa consiste il legittimo
impedimento secondo la proposta di legge?
In realtà secondo il testo (articolo 1 comma 1), che giunge sino a "ogni
attività comunque coessenziale alle funzioni di governo" il legittimo
impedimento è tutto quanto fa il Presidente del Consiglio (e in sostanza anche
i Ministri, comma 2 del medesimo articolo, dove si ripete l'identica formula). La Presidenza del
Consiglio fa praticamente un'autocertificazione del legittimo impedimento,
sacrificando del tutto le esigenze del processo (comma 4: "Ove la Presidenza del
Consiglio dei ministri attesti che l’impedimento è continuativo e correlato
allo svolgimento delle funzioni").
3. E' incostituzionale?
Certamente. Configurato così esso non è una condizione temporanea e prevedibile
relativa a casi concreti, ma è una prerogativa connaturata permanentemente alla
carica istituzionale quindi necessita di una copertura costituzionale
perché caratteristica della prerogativa è quella di derogare stabilmente al
principio di uguaglianza. In astratto qualcuno avrebbe potuto avere dei dubbi
prima della sentenza sul lodo Alfano, ma dopo di essa dubbi non ce ne possono
essere. Queste sono le parole della Corte " l’esigenza di
proteggere le funzioni di quell’organo, si rende necessario che un tale ius
singulare abbia una precisa copertura costituzionale. Si è visto, infatti, che
il complessivo sistema delle suddette prerogative è regolato da norme di rango
costituzionale, in quanto incide sull’equilibrio dei poteri dello Stato e
contribuisce a connotare l’identità costituzionale dell’ordinamento." (punto
7.3.2.2 del considerato in diritto della Sentenza 19 ottobre 2009, n. 262). 4. Può essere considerato un "male
minore"?
In un certo senso sì, quello degli effetti complessivi sull'ordinamento,
soprattutto rispetto al cosiddetto "processo breve" perché qui si
bloccano solo i processi del Presidente del Consiglio e dei Ministri, ma dal
punto di vista della costituzionalità è vero il contrario. Esso nasce come
“legge ponte” in attesa di una riforma costituzionale: lo dice proprio il testo
(comma 1 dell'art. 2: "Le disposizioni di cui all’articolo 1 si
applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale
recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio
dei ministri e dei Ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità
di partecipazione degli stessi ai processi penali) con una radicale
innovazione di cui non si hanno precedenti. Non si può far passare come “male
minore” il precedente di una legge che viola chiaramente la Costituzione in
attesa che la
Costituzione stessa venga poi modificata come una sorta di
condono.
5. Ma non c'è comunque una sorta di
accanimento contro il Presidente del Consiglio?
Anche se fosse ci dovrebbe però spiegare perché negli stessi giorni in cui si
votava questo testo alla Camera non ha eccepito in alcun modo il legittimo
impedimento né ha protestato contro l'accanimento presentandosi senza problema
alla prima udienza della causa di divorzio.