Roma, 21 luglio 2010
Legislatura 16º - Aula -
Resoconto stenografico della seduta n. 408 del 21/07/2010
Discussione generale sulla
conversione in legge del decreto legge cd. "Tirrenia"
ADAMO (PD). Signor
Presidente, intervengo per riprendere alcune questioni sollevate in 1a
Commissione permanente in ordine al provvedimento in esame. Prima, però, vorrei
insistere sul carattere anticostituzionale dell'inserimento dell'emendamento
sull'autotrasporto con una considerazione ulteriore che riguarda i richiami
costanti, ancorché molto rispettosi del Parlamento, del Presidente della
Repubblica. Quest'ultimo ha invitato a più riprese il Governo a non utilizzare lo
strumento del decreto-legge - il quale ha una sua regolamentazione costituzionale che prevede, tra l'altro, anche
l'omogeneità del contenuto - per poi inserire altri temi nel corso dell'esame
parlamentare.
Si tratta di una prassi
ormai diventata abituale da parte del Governo che non può che rendere
problematici i provvedimenti assunti (al riguardo mi soffermerò tra breve). Non
si deve, però, disattendere il richiamo così autorevole e nello stesso tempo
rispettoso del Presidente della Repubblica posto non ad astratta tutela dei
principi costituzionali, ma a tutela del principio della buona legislazione.
Continuiamo a fare della cattiva legislazione; una legislazione confusa, che si
presta a ricorsi e che, in diversi casi, ha portato i provvedimenti sui binari
morti, appunto, dei ricorsi, delle sospensive e quant'altro. Poi si
colpevolizza la magistratura amministrativa, quando l'errore nasce invece da
queste Aule e dal fatto che non si ottempera né al dettato costituzionale né al
richiamo del Presidente della Repubblica.
Per quanto riguarda il
provvedimento al nostro esame, desidero sottolineare - lo hanno già fatto altri
colleghi - che l'articolo 1, comma 1, lettera b) esclude la
responsabilità civile ed amministrativa per i comportamenti, gli atti e
provvedimenti posti in essere, nel periodo in cui restano in carica gli
amministratori unici. Si tratta di un periodo di circa due mesi, che va da
cinque giorni dopo l'entrata in vigore del decreto-legge fino al 30 settembre
2010. Sempre la lettera b) prosegue affermando che la responsabilità per
gli atti posti in essere dagli stessi amministratori unici, dai componenti del
collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari è posta a carico esclusivamente delle società interessate.
La medesima lettera esclude negli stessi limiti la responsabilità
amministrativo-contabile dei soggetti citati, dei pubblici dipendenti e dei
soggetti comunque titolari di incarichi pubblici.
Queste due disposizioni
insieme, in buona sostanza, escludono ogni forma di responsabilità civile e
amministrativa per gli amministratori unici nel periodo citato. La
deresponsabilizzazione degli amministratori presenta profili di
incostituzionalità ai sensi degli articoli 3, 24, 28 e 97 della Costituzione, che
si riferiscono ai principi di uguaglianza, al diritto alla difesa, alla
responsabilità dei dipendenti pubblici e al buon andamento della pubblica
amministrazione. Il precedente richiamato, quello di Alitalia, addirittura
estendeva l'irresponsabilità ai reati penali.
In secondo luogo,
risulta poco chiara, e attinente al tema della buona legislazione che dovremmo
varare, la formulazione della stessa disposizione. Si parla, infatti, di
esclusione della responsabilità civile e amministrativa dei soggetti comunque
titolari di incarichi pubblici. Considerato che sempre lo stesso comma più
avanti parla di assenza di incompatibilità tra il ruolo di commissario e quello
di titolare di cariche pubbliche, non si capisce il motivo di questa ulteriore
specifica: e si sa che quando in una legge si scrive troppo, o si fa confusione
o si vuole introdurre una norma un po' surrettizia. Se, invece, ci si riferisce
ad altri soggetti, occorrerebbe specificare quali siano tali soggetti.
Infine, occorre rilevare
che nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento si afferma alla
fine che «la norma non comporta effetti sui saldi di bilancio». Ebbene, la
nostra Costituzione all'articolo 81 non prevede che i provvedimenti facciano
riferimento ai saldi di bilancio, ormai concetto sacrale, per non parlare di
entrate e di uscite. È necessario scrivere, come da Costituzione, se il
provvedimento comporta maggiori spese e se vi sono i mezzi per farvi fronte e
non se il provvedimento non comporta variazioni ai saldi, perché questa non è
la formulazione corretta. Invito, pertanto, il Governo a presentare
correttamente la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione. (Applausi dal Gruppo PD).
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