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Roma, gennaio 2011
Ho recentemente presentato una proposta di legge (A.S.2203 )
che riconosce la figura professionale del mediatore familiare, dopo più di un
anno di confronto con l'associazionismo professionale interessato. Il mio
interesse per questa figura, finora non normata in Italia a differenza di altri
paese Europei, in particolare la
Francia, nasce dalla bella esperienza che ho avuto modo di
conoscere a Milano del servizio Ge.A-Genitori Ancora, fin dalla sua nascita
alla fine degli anni '80. Allora un gruppo di professionisti, ricordo per tutti
Fulvio Scaparro e Irene Bernardini, diedero vita prima ad un'associaione di e
per genitori separati e poi ad un vero e proprio servizio pubblico che l'allora
giunta comunale sostenne e che oggi langue purtroppo tra i servizi dimenticati
dal Comune di Milano, come tanti d'avanguardia. L'obiettivo allora come oggi,
almeno secondo me, della mediazione familiare, non è quello di salvare a tutti
i costi un matrimonio o un rapporto di coppia (se ci si riesce, meglio
naturalmente), ma di sostenere chi si separa o divorzia nel mantenere una piena
funzione genitoriale, nell'interesse dei bambini. Sono loro infatti troppe volte lo strumento per ricatti
economici o sentimentali tra i coniugi, più o meno consapevoli, pagandone gravi
conseguenze sul piano psicologico.
Chi è dunque il mediatore? Il mediatore familiare è colui il
quale assiste i componenti di un nucleo familiare che si trova ad affrontare
una separazione, un divorzio o anche la fine di una semplice convivenza, nella
ricerca di soluzioni che evitino di "farsi del male", nella
necessaria negoziazione e rinegoziazione di forme di collaborazione e di
rapporto nell'interesse dei figli.
Il mediatore non si sostituisce nè al giudice, nè all'avvocato.
È una figura del tutto autonoma, dall'elevato profilo professionale, in merito
al quale già esistono dei rilevanti riferimenti normativi. Per esempio, la cd.
«legge Turco» del 1997 fa per la prima volta esplicito riferimento ai servizi
di mediazione familiare e di consulenza per le famiglie e i minori nei casi di
«difficoltà relazionali»; così come il nuovo articolo 155-sexies codice civile,
introdotto dalla legge sull’affido condiviso del 2006, stabilisce che il
giudice possa rinviare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli al
fine di consentire ai genitori di tentare, con la cooperazione di esperti, una
«mediazione». Ricorso finora non obbligatorio, e speriamo che resti così, per
le stesse caratteristiche e finalità dell'intervento.
Finora nessuna di queste previsioni di legge, pur
coinvolgendo attivamente i mediatori familiari, ha mai specificato nulla
riguardo alla figura di colui o colei che dovrebbe svolgere tale compito, (es. la
sua formazione) né ha disciplinato in alcun modo l’azione di mediazione
familiare e la relativa deontologia, essenziale in un campo così delicato.
Questo mentre proliferavano scuole di vario tipo, differenti approcci, alcune
improvvisazioni. A questa carenza, abbiamo cercato di porre rimedio con la
proposta di legge, e speriamo che la fine anticipata della legislatura non ci
impedisca di portarla avanti. Vi invito
in particolare a leggere la relazione illustrativa.
Apri il
testo integrale del DDL
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