Marilena Adamo - Senatrice della Repubblica


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Marilena Adamo

Marilena Adamo è nata a Novara il 17/4/1950, vive a Milano dal 1961. Laureata in Filosofia presso l'Università Statale.

Insegnante di Lettere e pedagogista, collabora con centri di formazione e con l'Università di Milano-Bicocca.
Sposata dall'85 con Stefano Righi Riva, ha un figlio di ventitrè anni, Pietro.

Eletta al Senato della Repubblica nelle elezioni del
13 aprile 2008

Incarichi e uffici ricoperti in questa Legistatura

Gruppo Partito Democratico:
Membro dal 6 maggio 2008

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali):
Segretario dal 22 maggio 2008
14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea):
Membro dal 5 giugno 2008

Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari:
Membro dal 21 maggio 2008
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa:
Membro dal 21 maggio 2008

Capogruppo del Partito Democratico dal 2006 alla sua elezione a Senatrice dell'aprile 2008, già dal 2001 Consigliere Comunale e vicepresidente del Consiglio.
La sua passione politica nasce negli anni '70 da giovane insegnante nella periferia milanese. Presidente del Consiglio di Zona di Affori, poi Consigliere comunale, è Assessore all'Educazione dall'87 al '90.
Capogruppo in Regione Lombardia promuove la Giunta rossoverde di Fiorella Ghilardotti ed è Vicepresidente dell'Assemblea fino al 2000.
Cultura, scuola e formazione, donne, accoglienza, regole democratiche, sono i temi delle sue battaglie principali.


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RIFORMA DEL LAVORO: L'IMPEGNO DEL PD PER MIGLIORARLA ... SOPRATTUTTO PER LE DONNE PDF Stampa E-mail
Roma, 26 aprile 2012

Lo scorso martedì abbiamo depositato come gruppo PD una serie di emendamenti al disegno di legge del Governo sulla riforma del mercato del lavoro. In particolare io ho sottoscritto un gruppo di emendamenti volti ad intervenire su questi principali ambiti:
1) tutela della maternità e contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco, estendendo il divieto di questa pratica anche ai prestatori d'opera e non solo ai lavoratori dipendenti e semplificando la procedura attualmente prevista dal ddl governativo. Il testo del governo, infatti, non ci sembra sufficientemente chiaro. Noi del PD siamo invece per ripristinare in toto lo spirito della legge 188 del 2007, cancellata da Berlusconi/Sacconi.
2) conciliazione dei tempi lavoro-famiglia e incremento del congedo di paternità. Quest'ultimo istituto, già previsto meritoriamente dalla riforma Fornero, va ampliato e deve poter essere aggiuntivo rispetto a quello di maternità.
Vi invito pertanto ad approfondire il tema leggendo la nota predisposta dall'Ufficio legislativo del Gruppo PD al Senato e il dettaglio degli emendamenti che ho sottoscritto. (leggi tutto)

 

LOTTA CONTRO LE DIMISSIONI IN BIANCO E TUTELA DELLA MATERNITÀ

 

Em. 55.2

Firmato dai senatori Roilo, Adragna, Blazina, Ghedini, Nerozzi, Passoni, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Biondelli, Chiaromonte, Donaggio, Incostante, Pignedoli, Pinotti, Armato, Barbolini, Mongiello, Carloni

 

Sostituire l’articolo 55 con il seguente:

 

«Art. 55. - (Contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco)

 

1. Il presente articolo disciplina le modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, da utilizzare in tutti i casi in cui si intende recedere per iscritto dal contratto di lavoro.

2. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d’opera o dal prestatore d’opera, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 5 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l’impiego.

3. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1372 del codice civile, la lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d’opera o dal prestatore d’opera e dal datore di lavoro, dalla datrice di lavoro o dalcommittente, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 5 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l’impiego.

4. Per contratto di lavoro, ai fini del presente articolo, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale di cui al comma 2 dell’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile, per cui l’associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

5. I moduli di cui ai commi 2 e 3, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, o dei firmatari in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, destinati all’identificazione della lavoratrice, del lavoratore, della prestatrice d’opera o del prestatore d’opera e del datore di lavoro, della datrice di lavoro o del committente, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

6. Il decreto di cui al comma 5 definisce inoltre le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli.

7. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 5, che garantiscano al contempo la certezza dell’identità del richiedente, o dei richiedenti in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la riservatezza dei dati personali nonché l’individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del citato comma 5.

8. Mediante convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile, alla lavoratrice, al lavoratore, alla prestatrice d’opera o al prestatore d’opera e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al datore di lavoro, alla datrice di lavoro o al committente acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

9. Il datore di lavoro che abusi della lettera di dimissioni volontarie o della lettera di risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 30.000. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

 

 

Em. 55.3

Firmato dai senatori Carloni, Chiaromonte, Mazzuconi, Magistrelli, Negri, Adamo, Donaggio, Vittoria Franco, Armato, Incostante, Antezza, Fioroni, Soliani

 

Sostituire l’articolo con il seguente:

 

«Art. 55. - (Tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco).

 

 1. Il comma 4 dell’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro".

2. Al di fuori dell’ipotesi di cui all’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal presente articolo, l’efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata secondo modalità individuate con decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. Nell’ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida di cui al comma 2, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all’invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 2, che gli sia stato trasmesso dal datore di lavoro tramite comunicazione scritta.

4. In alternativa alla procedura di cui al comma 2, l’efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore, nonché dal prestatore o dalla prestatrice d’opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro, nonché dai centri per l’impiego.

5. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

6. I moduli di cui al comma l, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all’identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d’opera o della prestatrice d’opera, del datore di lavoro, della tipologia dicontratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

7. Con il decreto di cui ai commi 2 e 6 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.

8. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 6, che garantiscano al contempo la certezza dell’identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l’individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3».

 

 

Em. 55.9

Firmato dai senatori Ghedini, Blazina, Adamo, Armato, Donaggio, Incostante, Pinotti, Roilo, Adragna, Nerozzi, Passoni

 

Al comma 2, le parole: «l’efficacia delle dimissioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 2118 e 1372 del codice civile, la lavoratrice, il lavoratore, la prestatrice d’opera o il prestatore d’opera, presenta le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro al servizio competente ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, che le acquisisce e, previa convalida, le restituisce alla persona interessata alla quale spetta consegnarle al datore di lavoro, alla datrice di lavoro o al committente. Con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, provvede ad adeguare il sistema delle comunicazioni obbligatorie di cui al comma 7 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 2, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale di cui al comma 2 dell’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile per cui l’associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.»;

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.

 

 

Em. 55.11

Firmato dai senatori Ghedini, Blazina, Adamo, Armato, Bertuzzi, Biondelli, Chiaromonte, Donaggio, Vittoria Franco, Incostante, Pinotti, Roilo, Adragna, Ichino, Nerozzi, Passoni

 

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 2, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dallecaratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale di cui al comma 2 dell’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile per cui l’associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.».

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: «la lavoratrice o il lavoratore», ovunque ricorrano, con le seguenti: «la lavoratrice, il lavoratore, la prestatrice d’opera o il prestatore d’opera»;

al comma 4, dopo le parole: «datore di lavoro»,inserire le seguenti: «, dalla datrice di lavoro o dal committente»;

al comma 5, sostituire le parole: «della lavoratrice o del lavoratore», con le seguenti: «della lavoratrice, del lavoratore, della prestatrice d’opera o del prestatore d’opera»;

al comma 5, sostituire le parole: «dalla lavoratrice o dal lavoratore al datore di lavoro», con le seguenti: «dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d’opera o dal prestatore d’opera al datore di lavoro, alla datrice di lavoro o al committente»;

al comma 5, sostituire le parole: «alla lavoratrice o al lavoratore», con le seguenti: «alla lavoratrice, al lavoratore, alla prestatrice d’opera o al prestatore d’opera»;

al comma 6, sostituire le parole: «la lavoratrice o il lavoratore», con le seguenti: «la lavoratrice, il lavoratore, la prestatrice d’opera o il prestatore d’opera»;

al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, alla datrice di lavoro o al committente »;

al comma 7, dopo le parole: «il datore di lavoro», inserire le seguenti: «, la datrice di lavoro o il committente»;

al comma 7, sostituire le parole: «alla lavoratrice o al lavoratore», con le seguenti: «alla lavoratrice, al lavoratore, alla prestatrice d’opera o al prestatore d’opera».

Em. 55.19

Firmato dai senatori Ghedini, Roilo, Adragna, Blazina, Nerozzi, Passoni, Mongiello, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Biondelli, Chiaromonte, Donaggio, Incostante, Pignedoli, Pinotti, Armato, Barbolini, Carloni

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nei sette giorni di cui al comma 4, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso del lavoratore, la lavoratrice o il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La revoca deve essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non si sia svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso consegue la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l’obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: «contestazione» con la seguente: «revoca».

 

Em. 55.26

Firmato dai senatori Ghedini, Roilo, Adragna, Blazina, Nerozzi, Passoni, Mongiello, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Biondelli, Chiaromonte, Donaggio, Incostante, Pignedoli, Pinotti, Armato, Barbolini, Carloni

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l’atto che le dispone è nullo.».

 

CONGEDI PARENTALI E CONCILIAZIONE TEMPO LAVORO-TEMPO FAMIGLIA

 

 

Em. 56.4

Firmato dai senatori Vittoria Franco, Ghedini, Blazina, Roilo, Adragna, Armato, Ichino, Nerozzi, Passoni, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Biondelli, Chiaromonte, Donaggio, Incostante, Pinotti, Cristina De Luca, Mongiello, Carloni

Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente:

« il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall’adozione di un minore, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, con un riconoscimento di un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «78 milioni» con le seguenti: «131 milioni» e le parole: «65 milioni» con le seguenti: «118 milioni».

 

 

Em. 56.5

Firmato dai senatori Vittoria Franco, Ghedini, Blazina, Roilo, Adragna, Ichino, Nerozzi, Passoni, Adamo, Armato, Bastico, Bertuzzi, Biondelli, Chiaromonte, Donaggio, Incostante, Pinotti, Cristina De Luca, Mongiello, Carloni

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «tre giorni» con le seguenti: «quindici giorni».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole da: «dei quali» fino a: «e il restante giorno».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), secondo periodo:

a) sostituire le parole: «78 milioni» con le seguenti: «500 milioni» e le parole: «65 milioni» con le seguenti: «150 milioni»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 350 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui alla lettera a-bis): "a-bis) In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l’anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall’anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l’anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall’anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l’anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall’anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all’articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui alla presente lettera, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa".».

 

Em.56.6

Firmato dai senatori Ghedini, Blazina, Roilo, Adragna, Armato, Ichino, Nerozzi, Passoni, Vittoria Franco, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Biondelli, Chiaromonte, Donaggio, Incostante, Pinotti, Cristina De Luca, Mongiello, Carloni

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «dei quali» fino a: «e il restante giorno».

conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «78 milioni» con le seguenti: «131 milioni» e le parole: «65 milioni» con le seguenti: «118 milioni».

 

Em. 56.7

Firmato dai senatori Ghedini, Blazina, Adamo, Bertuzzi, Biondelli, Chiaromonte, Donaggio, Vittoria Franco, Incostante, Roilo, Adragna, Ichino, Nerozzi, Passoni, Pinotti, Carloni, Mongiello

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «due giorni in sostituzione della madre e con un riconoscimento di un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione e il restante giorno in aggiunta all’obbligo di astensione della madre» con le seguenti: «un giorno durante il periodo di congedo obbligatorio della madre e in aggiunta ad esso, con il riconoscimento di un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione, e i restanti due giorni al termine del suddetto periodo, purché non in coincidenza con il congedo parentale della madre di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001,».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «78 milioni» con le seguenti: «131 milioni» e le parole: «65 milioni» con le seguenti: «118 milioni».

 

Em. 56.8

Firmato dai senatori Vittoria Franco, Ghedini, Blazina, Adamo, Armato, Bertuzzi, Biondelli, Chiaromonte, Donaggio, Incostante, Roilo, Adragna, Ichino, Nerozzi, Passoni, Pinotti, Mongiello, Carloni

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale di cui all’articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa all’accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno. A seguito dell’esercizio della facoltà di cui alla presente lettera, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata del rapporto a tempo parziale, dall’obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria. I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici ed ai lavoratori, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore ad un terzo dei contributi ammessi all’esonero. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali, secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), secondo periodo:

a) sostituire le parole: «78 milioni» con le seguenti: «500 milioni» e le parole: «65 milioni» con le seguenti: «150 milioni»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 200 milioni di euro a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui alla lettera a-bis).

Conseguentemente, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l’anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall’anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l’anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall’anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l’anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall’anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all’articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui alla presente lettera per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

 

Em. 56.9

Firmato dai senatori Ghedini, Blazina, Adamo, Biondelli, Roilo, Adragna, Ichino, Nerozzi, Passoni, Donaggio, Pinotti, Carloni, Mongiello

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) per la madre lavoratrice con figli fino a tre anni di età che dichiari, con apposita comunicazione preventiva all’INPS, la volontà di accedere al congedo parentale retribuito di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a tre mesi, l’indennità di cui al medesimo articolo è determinata nel 60 per cento della retribuzione. Entro il periodo suddetto, è fatta salva la possibilità per la madre lavoratrice di recedere in ogni momento dal regime speciale di cui alla presente lettera, con conseguente ricalcolo del trattamento economico a valere sulle indennità relative ai periodi di congedo parentale in regime ordinario».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis), si provvede, entro il limite di 50 milioni di euro annui per gli anni 2013, 2014 e 2015, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato».

 

Em. 56.12

Firmato dai senatori Blazina, Ghedini, Adamo, Bertuzzi, Biondelli, Chiaromonte, Donaggio, Vittoria Franco, Incostante, Roilo, Adragna, Ichino, Nerozzi, Passoni, Pinotti

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «servizi di baby-sitting» inserire le seguenti: «e servizi per l’infanzia erogati da soggetti pubblici e privati accreditati».

 

 

Em. 56.0.2

Vittoria Franco, Ghedini, Blazina, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Biondelli, Chiaromonte, Donaggio, Incostante, Roilo, Adragna, Ichino, Nerozzi, Passoni, Pinotti, Armato, Barbolini, Mongiello, Carloni

Dopo l’articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Incentivazione e sostegno della flessibilità oraria e del lavoro a tempo parziale)

1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) interventi volti alla trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni di età in caso di affidamento o di adozione";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati con priorità per le imprese ubicate nelle aree del territorio nazionale ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea";

c) al capo III, dopo l’articolo 9 è aggiunto il seguente:

"Art. 9-bis. - (Rapporto di lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri). – 1. Le lavoratrici dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale previsto dall’articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa all’accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno.

2. A seguito dell’esercizio della facoltà di cui al comma 1, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall’obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria. I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore a un terzo dei contributi ammessi all’esonero.

3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 del presente articolo sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provvede, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l’anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall’anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l’anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall’anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l’anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall’anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all’articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 20 Il, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

 

 

Em. 56.0.5

Firmato dai senatori Vittoria Franco, Ghedini, Blazina, Roilo, Adragna, Ichino, Nerozzi, Passoni, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Biondelli, Chiaromonte, Donaggio, Incostante, Pinotti, Mongiello, Carloni

Dopo l’articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. L’articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"Art. 34. - (Trattamento economico e normativo dei congedi parentali). – 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione. L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23, ad esclusione del comma 2 del medesimo articolo.

2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui alla tabella 1, allegata al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l’indennità di cui al comma 1 è pari al 100 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. L’indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 33.

4. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 è dovuta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.

5. L’indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e con gli stessi criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.

6. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. I periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all’articolo 22, commi 4, 6 e 7".

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 200 milioni per l’anno 2012 e di 400 milioni a decorrere dall’anno 2013, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l’anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall’anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l’anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall’anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l’anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall’anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all’articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 3, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.».

 

 
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I LAVORI AL SENATO


Qui di seguito i collegamenti alle pagine dei documenti presentati ad oggi, che vedono Marilena Adamo firmatario e/o co-firmatario


Iniziativa legislativa
Ha presentato come primo firmatario i DDL
Ha presentato come cofirmatario i DDL

Interventi su DDL

È intervenuta sui Disegni di legge
Presentazione di documenti
Atti di indirizzo e rapporto di fiducia
Atti di Sindacato Ispettivo
Documenti attinenti il funzionamento del Senato


Interventi in Commissione
Interventi nella Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari
Interventi nella 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) Interventi nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

 
 
 
 
Sito ufficiale di Marilena Adamo - Senatore della Repubblica - Gruppo PD