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Roma, 26 aprile 2012
Lo scorso martedì abbiamo depositato come gruppo PD una serie di
emendamenti al disegno di legge del Governo sulla riforma del mercato del
lavoro. In particolare io ho sottoscritto un gruppo di emendamenti volti ad
intervenire su questi principali ambiti:
1) tutela della maternità e contrasto al fenomeno delle dimissioni in
bianco, estendendo il divieto di questa pratica anche ai prestatori d'opera e
non solo ai lavoratori dipendenti e semplificando la procedura attualmente
prevista dal ddl governativo. Il testo del governo, infatti, non ci sembra
sufficientemente chiaro. Noi del PD siamo invece per ripristinare in toto lo
spirito della legge 188 del 2007, cancellata da Berlusconi/Sacconi.
2) conciliazione dei tempi lavoro-famiglia e incremento del congedo di
paternità. Quest'ultimo istituto, già previsto meritoriamente dalla riforma
Fornero, va ampliato e deve poter essere aggiuntivo rispetto a quello di
maternità.
LOTTA CONTRO LE
DIMISSIONI IN BIANCO E TUTELA DELLA MATERNITÀ
Em. 55.2
Firmato dai senatori Roilo, Adragna, Blazina, Ghedini,
Nerozzi, Passoni, Adamo, Bastico,
Bertuzzi, Biondelli, Chiaromonte, Donaggio, Incostante, Pignedoli, Pinotti,
Armato, Barbolini, Mongiello, Carloni
Sostituire l’articolo 55 con il seguente:
«Art. 55. - (Contrasto del fenomeno delle
dimissioni in bianco)
1. Il presente articolo disciplina
le modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della
lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, da utilizzare in
tutti i casi in cui si intende recedere per iscritto dal contratto di lavoro.
2.
Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2118 del codice civile, la lettera
di dimissioni volontarie è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla
lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d’opera o dal prestatore
d’opera, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 5 e
resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli
uffici comunali e dai centri per l’impiego.
3.
Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1372 del codice civile, la lettera
di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è sottoscritta, pena la sua
nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d’opera o dal
prestatore d’opera e dal datore di lavoro, dalla datrice di lavoro o
dalcommittente, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma
5 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro,
dagli uffici comunali e dai centri per l’impiego.
4. Per contratto di lavoro, ai fini
del presente articolo, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di
lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile,
indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i contratti di
collaborazione di natura occasionale di cui al comma 2 dell’articolo 61 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i contratti di associazione in
partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile, per cui l’associato
fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla
partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i
contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
5. I moduli di cui ai commi 2 e 3,
realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico
progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da
compilare a cura del firmatario, o dei firmatari in caso di lettera di
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, destinati all’identificazione
della lavoratrice, del lavoratore, della prestatrice d’opera o del prestatore
d’opera e del datore di lavoro, della datrice di lavoro o del committente, della
tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua
stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di
quindici giorni dalla data di emissione.
6. Il decreto di cui al comma 5
definisce inoltre le modalità per evitare eventuali contraffazioni o
falsificazioni dei moduli.
7. I moduli di cui al presente
articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con
il decreto di cui al comma 5, che garantiscano al contempo la certezza
dell’identità del richiedente, o dei richiedenti in caso di lettera di
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la riservatezza dei dati
personali nonché l’individuazione della data di rilascio, ai fini della
verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del
citato comma 5.
8. Mediante convenzioni a titolo
gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali
è reso possibile, alla lavoratrice, al lavoratore, alla prestatrice d’opera o
al prestatore d’opera e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro, al datore di lavoro, alla datrice di lavoro o al
committente acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche
tramite i patronati, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, in caso di
lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro.
9. Il datore di lavoro che abusi
della lettera di dimissioni volontarie o della lettera di risoluzione
consensuale del rapporto, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000
a 30.000. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza
delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
10.
All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse
finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
Em. 55.3
Firmato dai senatori Carloni, Chiaromonte, Mazzuconi,
Magistrelli, Negri, Adamo, Donaggio,
Vittoria Franco, Armato, Incostante, Antezza, Fioroni, Soliani
Sostituire
l’articolo con il seguente:
«Art. 55. - (Tutela della maternità e paternità e
contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco).
1. Il comma 4 dell’articolo 55 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
"4. La risoluzione consensuale
del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante
il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi
tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore
adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre
anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9, devono essere
convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente
condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro".
2. Al di fuori dell’ipotesi di cui
all’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come
sostituito dal presente articolo, l’efficacia delle dimissioni della
lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è
sospensivamente condizionata alla convalida effettuata secondo modalità
individuate con decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro
per l’impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate
dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3. Nell’ipotesi in cui la lavoratrice
o il lavoratore non proceda alla convalida di cui al comma 2, il rapporto di
lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva,
qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla
ricezione, all’invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 2, che gli
sia stato trasmesso dal datore di lavoro tramite comunicazione scritta.
4. In alternativa alla procedura di
cui al comma 2, l’efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore
e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata
alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del
lavoratore, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare
l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla
lavoratrice o dal lavoratore, nonché dal prestatore o dalla prestatrice
d’opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili
gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni
provinciali del lavoro, nonché dai centri per l’impiego.
5. Per contratto di lavoro, ai fini
del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro
subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle
caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata
e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura
occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo
2549 del codice civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e in
cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati
come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle
cooperative con i propri soci.
6. I moduli di cui al comma l,
realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico
progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da
compilare a cura del firmatario, destinati all’identificazione della
lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d’opera o della prestatrice
d’opera, del datore di lavoro, della tipologia dicontratto da cui si intende
recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I
moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.
7. Con il decreto di cui ai commi 2
e 6 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o
falsificazioni.
8.
I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il
sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo
modalità definite con il decreto di cui al comma 6, che garantiscano al
contempo la certezza dell’identità del richiedente, la riservatezza dei dati
personali nonché l’individuazione della data di rilascio, ai fini della
verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del
comma 3».
Em. 55.9
Firmato dai senatori Ghedini, Blazina, Adamo, Armato, Donaggio, Incostante, Pinotti, Roilo, Adragna,
Nerozzi, Passoni
Al comma 2, le parole: «l’efficacia
delle dimissioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «fatto
salvo quanto stabilito dagli articoli 2118 e 1372 del codice civile, la
lavoratrice, il lavoratore, la prestatrice d’opera o il prestatore d’opera,
presenta le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro al
servizio competente ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera g), del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, che le
acquisisce e, previa convalida, le restituisce alla persona interessata alla
quale spetta consegnarle al datore di lavoro, alla datrice di lavoro o al
committente. Con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la
semplificazione, provvede ad adeguare il sistema delle comunicazioni
obbligatorie di cui al comma 7 dell’articolo 4-bis del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181.».
Conseguentemente, sostituire il
comma 3 con il seguente:
«3. Per contratto di lavoro, ai
fini del comma 2, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro
subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle
caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata
e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura
occasionale di cui al comma 2 dell’articolo 61 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, i contratti di associazione in partecipazione di cui
all’articolo 2549 del codice civile per cui l’associato fornisce prestazioni
lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili
sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro
instaurati dalle cooperative con i propri soci.»;
Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e
8.
Em. 55.11
Firmato dai senatori Ghedini, Blazina, Adamo, Armato, Bertuzzi, Biondelli, Chiaromonte, Donaggio, Vittoria
Franco, Incostante, Pinotti, Roilo, Adragna, Ichino, Nerozzi, Passoni
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 2,
si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di
cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dallecaratteristiche
e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale di cui al
comma 2 dell’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i
contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice
civile per cui l’associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi
redditi derivanti dalla partecipazione agli utili sono qualificati come redditi
di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i
propri soci.».
Conseguentemente:
al comma 4, sostituire le parole: «la lavoratrice o il
lavoratore», ovunque ricorrano, con le seguenti: «la lavoratrice, il
lavoratore, la prestatrice d’opera o il prestatore d’opera»;
al comma 4, dopo le parole: «datore di lavoro»,inserire
le seguenti: «, dalla datrice di lavoro o dal committente»;
al comma 5, sostituire le parole: «della lavoratrice o
del lavoratore», con le seguenti: «della lavoratrice, del lavoratore,
della prestatrice d’opera o del prestatore d’opera»;
al comma 5, sostituire le parole: «dalla lavoratrice o
dal lavoratore al datore di lavoro», con le seguenti: «dalla
lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d’opera o dal prestatore d’opera
al datore di lavoro, alla datrice di lavoro o al committente»;
al comma 5, sostituire le parole: «alla lavoratrice o
al lavoratore», con le seguenti: «alla lavoratrice, al lavoratore, alla
prestatrice d’opera o al prestatore d’opera»;
al comma 6, sostituire le parole: «la lavoratrice o il
lavoratore», con le seguenti: «la lavoratrice, il lavoratore, la
prestatrice d’opera o il prestatore d’opera»;
al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: «,
alla datrice di lavoro o al committente »;
al comma 7, dopo le parole: «il datore di lavoro»,
inserire le seguenti: «, la datrice di lavoro o il committente»;
al comma 7, sostituire le parole: «alla
lavoratrice o al lavoratore», con le seguenti: «alla lavoratrice, al
lavoratore, alla prestatrice d’opera o al prestatore d’opera».
Em. 55.19
Firmato dai senatori Ghedini, Roilo, Adragna, Blazina,
Nerozzi, Passoni, Mongiello, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Biondelli, Chiaromonte,
Donaggio, Incostante, Pignedoli, Pinotti, Armato, Barbolini, Carloni
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Nei sette giorni di cui al
comma 4, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso del lavoratore, la
lavoratrice o il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni o la
risoluzione consensuale. La revoca deve essere comunicata in forma scritta. Il
contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere
corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il
periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione
lavorativa non si sia svolta, il prestatore non matura alcun diritto
retributivo. Alla revoca del recesso consegue la cessazione di ogni effetto
delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l’obbligo in capo al lavoratore
di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.».
Conseguentemente, al comma 4,
sostituire la parola: «contestazione» con la seguente: «revoca».
Em. 55.26
Firmato dai senatori Ghedini, Roilo, Adragna, Blazina,
Nerozzi, Passoni, Mongiello, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Biondelli, Chiaromonte,
Donaggio, Incostante, Pignedoli, Pinotti, Armato, Barbolini, Carloni
Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «e l’atto che le dispone è nullo.».
CONGEDI PARENTALI E
CONCILIAZIONE TEMPO LAVORO-TEMPO FAMIGLIA
Em. 56.4
Firmato dai senatori Vittoria Franco, Ghedini, Blazina, Roilo,
Adragna, Armato, Ichino, Nerozzi, Passoni, Adamo,
Bastico, Bertuzzi, Biondelli, Chiaromonte, Donaggio, Incostante, Pinotti,
Cristina De Luca, Mongiello, Carloni
Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo
con il seguente:
« il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla
nascita del figlio o dall’adozione di un minore, ha l’obbligo di astenersi dal
lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, con un riconoscimento
di un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della
retribuzione».
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a),
secondo periodo, sostituire le parole: «78 milioni» con le seguenti: «131
milioni» e le parole: «65 milioni» con le seguenti: «118
milioni».
Em. 56.5
Firmato dai senatori Vittoria
Franco, Ghedini, Blazina, Roilo, Adragna, Ichino, Nerozzi, Passoni, Adamo, Armato, Bastico, Bertuzzi,
Biondelli, Chiaromonte, Donaggio, Incostante, Pinotti, Cristina De Luca,
Mongiello, Carloni
Al comma 1, lettera a),
primo periodo, sostituire le parole: «tre giorni» con le seguenti: «quindici
giorni».
Conseguentemente, al medesimo
comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole da: «dei
quali» fino a: «e il restante giorno».
Conseguentemente, al medesimo
comma 1, lettera a), secondo periodo:
a) sostituire le parole: «78
milioni» con le seguenti: «500 milioni» e le parole: «65 milioni»
con le seguenti: «150 milioni»;
b) aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «e quanto a 350 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e
2015, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui alla
lettera a-bis): "a-bis) In aggiunta a quanto previsto
dall’articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine
di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva
riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di
funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte
in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per
l’anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall’anno 2013 e le dotazioni
finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge
di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un
ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l’anno 2012 e di 500
milioni a decorrere dall’anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di
spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli
oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare
aggiuntivo di 25 milioni di euro per l’anno 2012 e di 50 milioni a decorrere
dall’anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti
attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui
all’articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di
cui alla presente lettera, per ogni anno del triennio producano effettivi
maggiori risparmi di spesa".».
Em.56.6
Firmato dai senatori Ghedini,
Blazina, Roilo, Adragna, Armato, Ichino, Nerozzi, Passoni, Vittoria Franco, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Biondelli,
Chiaromonte, Donaggio, Incostante, Pinotti, Cristina De Luca, Mongiello,
Carloni
Al
comma 1, lettera a),
sopprimere le parole da: «dei quali» fino a: «e il restante giorno».
conseguentemente, al medesimo
comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «78
milioni» con le seguenti: «131 milioni» e le parole: «65 milioni»
con le seguenti: «118 milioni».
Em. 56.7
Firmato dai senatori Ghedini,
Blazina, Adamo, Bertuzzi, Biondelli,
Chiaromonte, Donaggio, Vittoria Franco, Incostante, Roilo, Adragna, Ichino,
Nerozzi, Passoni, Pinotti, Carloni, Mongiello
Al comma 1, lettera a),
sostituire le parole: «due giorni in sostituzione della madre e con un
riconoscimento di un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per
cento della retribuzione e il restante giorno in aggiunta all’obbligo di
astensione della madre» con le seguenti: «un giorno durante il periodo
di congedo obbligatorio della madre e in aggiunta ad esso, con il
riconoscimento di un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per
cento della retribuzione, e i restanti due giorni al termine del suddetto
periodo, purché non in coincidenza con il congedo parentale della madre di cui
all’articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001,».
Conseguentemente, al medesimo
comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «78
milioni» con le seguenti: «131 milioni» e le parole: «65 milioni»
con le seguenti: «118 milioni».
Em. 56.8
Firmato dai senatori Vittoria
Franco, Ghedini, Blazina, Adamo,
Armato, Bertuzzi, Biondelli, Chiaromonte, Donaggio, Incostante, Roilo, Adragna,
Ichino, Nerozzi, Passoni, Pinotti, Mongiello, Carloni
Al comma 1, dopo la lettera b)
aggiungere la seguente:
«b-bis) le lavoratrici ed i
lavoratori dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale di cui
all’articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in
alternativa all’accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non
superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno. A seguito
dell’esercizio della facoltà di cui alla presente lettera, i datori di lavoro
sono esonerati, per tutta la durata del rapporto a tempo parziale, dall’obbligo
del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale
obbligatoria. I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle
lavoratrici ed ai lavoratori, a titolo di integrazione della retribuzione, una
percentuale non inferiore ad un terzo dei contributi ammessi all’esonero. I
periodi di attività lavorativa a tempo parziale sono coperti da contribuzione
figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della
misura delle prestazioni previdenziali, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155».
Conseguentemente, al medesimo
comma 1, lettera a), secondo periodo:
a) sostituire le parole: «78
milioni» con le seguenti: «500 milioni» e le parole: «65 milioni»
con le seguenti: «150 milioni»;
b) aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «e quanto a 200 milioni di euro a valere su quota parte
dei maggiori risparmi di spesa di cui alla lettera a-bis).
Conseguentemente, dopo la
lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) In aggiunta a
quanto previsto dall’articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al
fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una
progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le
spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono
ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro
per l’anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall’anno 2013 e le dotazioni
finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge
di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un
ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l’anno 2012 e di 500
milioni a decorrere dall’anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di
spesa ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri
comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare
aggiuntivo di 25 milioni di euro per l’anno 2012 e di 50 milioni a decorrere
dall’anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti
attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui
all’articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di
cui alla presente lettera per ogni anno del triennio producano effettivi
maggiori risparmi di spesa».
Em. 56.9
Firmato dai senatori Ghedini,
Blazina, Adamo, Biondelli, Roilo,
Adragna, Ichino, Nerozzi, Passoni, Donaggio, Pinotti, Carloni, Mongiello
Al comma 1, dopo la lettera a)
inserire la seguente: «a-bis) per la madre lavoratrice con figli
fino a tre anni di età che dichiari, con apposita comunicazione preventiva
all’INPS, la volontà di accedere al congedo parentale retribuito di cui
all’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a tre mesi, l’indennità di cui al
medesimo articolo è determinata nel 60 per cento della retribuzione. Entro il
periodo suddetto, è fatta salva la possibilità per la madre lavoratrice di
recedere in ogni momento dal regime speciale di cui alla presente lettera, con
conseguente ricalcolo del trattamento economico a valere sulle indennità
relative ai periodi di congedo parentale in regime ordinario».
Conseguentemente,
dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal
comma 1, lettera a-bis), si provvede, entro il limite di 50 milioni di euro
annui per gli anni 2013, 2014 e 2015, mediante riduzione degli stanziamenti
relativi alle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato».
Em. 56.12
Firmato dai senatori Blazina,
Ghedini, Adamo, Bertuzzi, Biondelli,
Chiaromonte, Donaggio, Vittoria Franco, Incostante, Roilo, Adragna, Ichino,
Nerozzi, Passoni, Pinotti
Al
comma 1, lettera b),
dopo le parole: «servizi di baby-sitting» inserire le
seguenti: «e servizi per l’infanzia erogati da soggetti pubblici e privati
accreditati».
Em. 56.0.2
Vittoria Franco, Ghedini, Blazina, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Biondelli,
Chiaromonte, Donaggio, Incostante, Roilo, Adragna, Ichino, Nerozzi, Passoni,
Pinotti, Armato, Barbolini, Mongiello, Carloni
Dopo l’articolo 56, inserire
il seguente:
«Art. 56-bis.
(Incentivazione e
sostegno della flessibilità oraria e del lavoro a tempo parziale)
1. Al fine di promuovere il ricorso
al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla
compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all’articolo 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo la
lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) interventi
volti alla trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, su richiesta delle
lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con
figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni di età in caso di
affidamento o di adozione";
b) dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
"1-bis. I contributi di
cui al comma 1 sono assegnati con priorità per le imprese ubicate nelle aree
del territorio nazionale ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107,
paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea";
c) al capo III, dopo
l’articolo 9 è aggiunto il seguente:
"Art. 9-bis. - (Rapporto
di lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri). – 1. Le
lavoratrici dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale previsto
dall’articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in
alternativa all’accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in
misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno.
2.
A seguito dell’esercizio della facoltà di cui al comma 1, i datori di lavoro
sono esonerati, per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale,
dall’obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale
obbligatoria. I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle
lavoratrici, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non
inferiore a un terzo dei contributi ammessi all’esonero.
3. I periodi di attività lavorativa
a tempo parziale di cui al comma 1 del presente articolo sono coperti da
contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del
calcolo della misura delle prestazioni previdenziali, ai sensi delle
disposizioni dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
4. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo, si provvede, a valere su quota parte dei
maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5.
5.
In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 1, comma 01, del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire
ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL,
le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero
sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di
euro per l’anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall’anno 2013 e le dotazioni
finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge
di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un
ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l’anno 2012 e di 500
milioni a decorrere dall’anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di
spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli
oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare
aggiuntivo di 25 milioni di euro per l’anno 2012 e di 50 milioni a decorrere
dall’anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti
attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui
all’articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 20 Il, n. 148, e delle disposizioni di
cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori
risparmi di spesa».
Em. 56.0.5
Firmato dai senatori Vittoria
Franco, Ghedini, Blazina, Roilo, Adragna, Ichino, Nerozzi, Passoni, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Biondelli,
Chiaromonte, Donaggio, Incostante, Pinotti, Mongiello, Carloni
Dopo l’articolo 56,
aggiungere il seguente:
«Art. 56-bis.
1. L’articolo 34 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal
seguente:
"Art. 34. - (Trattamento
economico e normativo dei congedi parentali). – 1. Per i periodi di
congedo parentale di cui all’articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è
dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un’indennità pari al 50 per cento
della retribuzione. L’indennità è calcolata secondo quanto previsto
all’articolo 23, ad esclusione del comma 2 del medesimo articolo.
2. Nel caso in cui le risorse
economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o
inferiori ai valori dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), di cui alla tabella 1, allegata al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000
euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l’indennità
di cui al comma 1 è pari al 100 per cento della retribuzione. Per nuclei
familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla
base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto
legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle
maggiorazioni ivi previste.
3. L’indennità di cui ai commi 1 e
2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura
di minori con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo
33.
4. Per i periodi di congedo
parentale di cui all’articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi
1 e 3 è dovuta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a
condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.
5. L’indennità per congedo
parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e con gli stessi
criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie.
6. I periodi di congedo parentale
sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. I periodi di congedo parentale
sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività
lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo
particolari requisiti.
8. Ai congedi parentali si applica
quanto previsto all’articolo 22, commi 4, 6 e 7".
2. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 200
milioni per l’anno 2012 e di 400 milioni a decorrere dall’anno 2013, si provvede
mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma
3.
3.
In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire
ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL,
le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero
sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di
euro per l’anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall’anno 2013 e le dotazioni
finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge
di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un
ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l’anno 2012 e di 500
milioni a decorrere dall’anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di
spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli
oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare
aggiuntivo di 25 milioni di euro per l’anno 2012 e di 50 milioni a decorrere
dall’anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti
attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui
all’articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di
cui al comma 3, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori
risparmi di spesa.».
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